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L’asta pubblica è lo
strumento che la legge prevede, a fronte di determinate situazioni,
per la vendita di beni immobili. Tutti possono partecipare ad
un’asta giudiziaria senza che sia necessaria la presenza di un
legale. Il documento a cui far riferimento è il “bando d’asta” nel
quale vengono indicati: il giudice che ha emanato l’ordinanza di
vendita all’asta, gli estremi della procedura esecutiva, le
caratteristiche principali del bene immobile offerto in vendita e le
modalità dettagliate per la partecipazione all’asta. Il bando d’asta
è disponibile presso la Cancelleria Fallimentare, se si tratta di
asta indetta nel corso di una procedura concorsuale, o presso la
Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, se si tratta di asta
indetta nel corso di una procedura esecutiva individuale. In questa
fase va prestata particolare attenzione alla perizia di stima,
redatta da un tecnico incaricato dal giudice che sovrintende
l’esecuzione e nella quale il bene viene esattamente individuato e
valutato.
Per partecipare
all’asta occorre adempiere ad alcune formalità: presentare una
semplice domanda in carta da bollo alla Cancelleria del Tribunale e
due assegni circolari non trasferibili di importo indicato nel bando
d’asta, uno a titolo di anticipo sul prezzo e l’altro a titolo di
anticipo sulle spese e gli oneri di aggiudicazione. I due assegni
dovranno essere intestati alla Curatela del fallimento, nel caso di
procedura esecutiva concorsuale, o al Cassiere Provinciale delle
Poste, nel caso di esecuzione individuale. Nel caso non si ottenga
l’aggiudicazione del bene, gli assegni sono immediatamente
restituiti dalla Cancelleria. Il termine ultimo per il deposito
della domanda di partecipazione all’incanto è in genere fissato alle
ore 12 del giorno che precede l’incanto medesimo.
La vendita del bene
può avvenire con o senza incanto; nel primo caso, che è anche quello
più diffuso, si parte da un prezzo base sul quale ognuno può
proporre dei rialzi minimi predeterminati. L'aggiudicazione è
provvisoria per i successivi 10 gg nei quali è possibile effettuare
l'aumento di un sesto (vedi art. 584 C.P.C.), dopodiché diventa
definitiva. Le vendite senza incanto sono costituite da una proposta
di offerta irrevocabile d'acquisto ad un prezzo pari o superiore a
quello di stima del bene. In tal caso il giudice fisserà un'udienza
di comparizione delle parti per discutere la proposta. Nell’ipotesi
di più offerte avverrà una gara tra gli offerenti e il bene verrà
aggiudicato al miglior offerente. L'aggiudicazione in questo caso è
definitiva.
L’aggiudicatario del
bene (con o senza incanto) deve versare il prezzo nel termine e nel
modo fissati dall’ordinanza che dispone la vendita. Avvenuto il
versamento del prezzo il giudice dell’esecuzione pronuncia decreto
con il quale trasferisce all’aggiudicatario il bene espropriato
ordinando la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e
delle iscrizioni ipotecarie. |